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Info e Certificati

La normativa

Qui di seguito sono elencati i più importanti tra i numerosi regolamenti comunitari che disciplinano la produzione, la commercializzazione e l’etichettatura degli oli d’oliva. La base normativa cui occorre fare riferimento è costituita sostanzialmente dal regolamento (CE) n°182/2009 e dal n° 1019/2002 oltre ai regolamenti (CE) n° 2815/98, il n° 2152/2001ed il n° 2568/91, i primi due relativi alle norme commerciali dell’olio di oliva, ed il terzo relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva nonché ai metodi d’analisi ad essi attinenti. Questi regolamenti, hanno subìto nel tempo e non senza polemiche, una serie di correzioni, integrazioni ed aggiornamenti anche di considerevole importanza.
Norme di commercializzazione e caratteristiche degli oli d’oliva, metodiche di analisi
Per quanto concerne le norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, oltre ai regolamenti base di cui sopra, occorre considerare il recente regolamento (CE) 61/2011 inerente i nuovi metodi di analisi per la classificazione degli oli di oliva, il regolamento che ha introdotto nella metodica ufficiale di analisi, il parametro dei metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi.
Questa ricerca consente di rilevare la presenza di oli deodorati e quindi di miscele con oli di bassa qualità, è quindi uno stumento utile per il contrasto a frodi e per tutelare le nostre produzioni di qualità.
Occorre menzionare anche la direttiva 2000/13/Ce relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari ed il già citato regolamento (CE) 1019/2002 . Oggi i consumatori, a ragione, sono sempre più attenti ed esigenti quando si accingono ad acquistare dell’olio extra vergine d’oliva richiedendo un prodotto che abbia un’origine certa ed identificabile, viene richiesta, cioè, quella tracciabilità del prodotto che consente di conoscere chi ha prodotto le olive e chi ha prodotto ed imbottigliato l’olio.
Il nostro Paese spesso in sede comunitaria ha dovuto lottare non poco per difendere l’origine e la qualità del nostro prodotto.
Una particolare attenzione deve essere rivolta al regolamento n.2152/2001, che modifica un importante articolo del n.2815/98, relativo alle norme commerciali dell’olio d’oliva in quanto, dopo diverse polemiche, è stata fatta chiarezza sull’etichettatura degli oli extra vergini d’oliva.
Dal 1° Novembre 2001, l’origine dell’olio d’oliva è legata al Paese in cui sono prodotte e molìte le olive. Nel caso in cui luogo di raccolta e quello di molitura siano diversi, andranno riportati sull’etichetta entrambi i Paese di provenienza e lo stesso andrà fatto in caso di miscele con oli provenienti da altri Paesi. E’ evidente che questo regolamento rappresenta per l’Italia e la Puglia in particolare un grande passo avanti nel riconoscimento della tipicità e della qualità.
Per quanto riguarda il regolamento 1019/2002 questi contiene alcune disposizioni in materia di etichettatura e viene stabilito, tra l’altro, che l’olio extra vergine d’oliva dal 1° novembre 2003 (reg. n° 1964/2002) può essere venduto al consumatore in contenitori di capacità non superiore a 5 litri.
Il regolamento 2568/91 è il regolamento base che stabilisce quali caratteristiche chimiche, fisiche, chimico – fisiche ed organolettiche debbano possedere i diversi oli d’oliva e, nello stesso tempo, determina i metodi di analisi. E’ opportuno ricordare che un olio extra vergine d’oliva per essere definito tale deve rispondere pienamente ai parametri richiamati dal regolamento in questione e si consideri, inoltre, che per classificare diversamente un olio o dichiararlo non conforme per la purezza è sufficiente che uno solo dei requisiti non rientri nei limiti fissati.
Questo regolamento ha subìto negli anni alcuni aggiornamenti e modifiche, le più importanti sono quelle apportate dal n. 1429/92 e per ultimo dal 706/2002 che stabilisce nuovi limiti di alcuni valori della composizione acidica degli oli e di alcuni importanti parametri chimici e fisici. Per una completa e corretta informazione, vengono poi qui di seguito elencati una serie di regolamenti comunitpubblicita ari che hanno modificato il 2568/91, seppure non in modo sostanziale, soprattutto in merito alle metodiche di analisi: 3682/91, 1683/92, 1996/92, 3288/92, 183/93, 62/93, 177/94, 2632/94, 656/95, 2527/95, 2472/97, 282/98, 2248/98, 379/99, 455/01, 702/07.
L’evoluzione della normativa comunitaria in difesa dei prodotti di qualità è avvenuta con il passaggio dal Reg CE 2081/92 al Reg CE 510/2006 che è appunto l’ultimo regolamento che si inserisce nel quadro normativo comunitario che contempla il regime di protezione delle DOP.
ALLEGATO DEL REGOLAMENTO CEE N. 136/66
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA D’OLIVA DI CUI ALL’ART. 35
REGOLAMENTO CEE N. 2568/91 DELLA COMMISSIONE dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. (Pubblicato su GUCE n. 248/1 del 3 settembre 1991).
REGOLAMENTO CEE N. 1429/92 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1992 che modifica il regolamento CEE n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. (Pubblicato nella GUCE 150/17 del 2 giugno 1992)
REGOLAMENTO CEE N. 1683/92 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
REGOLAMENTO (CE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO del 14 luglio 1992 protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
REGOLAMENTO CEE N.2815/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficale delle Comunità Europee n. 349/56 del 24 dicembre 1998)
DIRETTIVA 2000/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2001 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2001 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell’olio di oliva.
REGOLAMENTO CE N. 2152/2001 della Commissione del 31 ottobre 2001 che modifica il regolamento CEE N. 2815/98 relativo alla norme commerciali dell’olio d’oliva.
REGOLAMENTO (CE) N. 796/2002 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2002 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti e le note complementari di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

 

REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2002 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2002relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.

REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2002 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2002recante modifica del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.
REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2003 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
REGOLAMENTO (CE) N. 702/2007 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.

Disciplinare Dop

Annessione al disciplinare di produzione della denominazione e di origine controllata dell’olio extravergine di oliva “Terra di Bari”.
(pubbl. in Gazz. Uff. n. 227 del 29 settembre 1998).
il ministro
per le politiche agricole
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell’olio extravergine di oliva “Terra di Bari”, ai sensi dell’art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall’uso e preesistente l’entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;
Considerato che l’art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l’approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto dei Ministro dell’agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compili di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;
Considerato che la denominazione di origine protetta “Terra di Bari” m l’olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell’art. 17, regolamento (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione dei relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea:
Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l’esigenza di pubblicare nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l’olio extravergine di oliva “Terra di Bari” affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili per informazione erga-ommes, sui territorio italiano,
Decreta:
Articolo unico
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, registrata in sede comunitaria, nell’ambito delle “Denominazione di. origine protetta” dell’Unione europea, riservata ali olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell’Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
I produttori che intendano porre in commercio l’olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata “Terra di Bari” possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione “Denominazione di origine protetta” in conformità dell’art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
allegato
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell’olio extravergine di oliva “terra di bari”.
1. Denominazione. La denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: “Castel del Monte”, “Bitonto”, “Murgia dei Trulli e delle Grotte”, è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
2. Varietà di olivo. La denominazione di origine controllata, “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Castel del Monte”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore all’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti, presenti da sole ocongiuntamente negli oliveti, in misura non superiore al 20%.
2.1. La denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Bitonto”, é riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente. negli oliveti: Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina per almeno l’80. Possono, altresì, concorrere altre varietà, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 20%.
2.2. La denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Murgia dei Trulli e delle Grotte”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Cima di Mola presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%.
3. Zona di produzione. La zona o: produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative nel presente disciplinare di produzione, situati nel territorio amministrativo della provincia di Bari. Tale zona è riportata in apposita cartografia.
3.1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Castel del Monte”, comprende, in provincia di Bari, l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canosa, Minervino, Barletta, Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Altamura, Poggiorsini, Gravina, Spinazzola.
3.2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio exstravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Bitonto”, comprende, nella provincia di Bari, l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bitonto, Palo dei Colle, Modugno, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Grumo, Bitetto, Bitritto, Bari, Binetto Triggiano, Capurso, Santeramo, Toritto, Acquaviva, Cassano, Cellamare, Valenzano, Adelfia, Noicattaro, Sannicandro, Sammichele, Gioia dei Colle.
3.3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Murgia dei Trulli e delle Grotte”, comprende, in provincia di Bari, l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alberobello, Noci, Putignano, Castellana, Rutigliano, Turi, Conversano, Mola, Monopoli, Polignano, Locorotondo, Casamassima.
4. Caratteristiche di coltivazione. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
4.1. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente unti o, comunque. atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1.
4.2. Sono pertanto idonei gli oliveti, generalmente coltivati in forma specializzata con allevamento a vaso tronco-conico con sesti compresi tra 13×13 per le coltivazioni più antiche e 7×7 per quelle recenti, i cui terreni sono caratterizzati in maniera maggiormente diffusa da terra rossa poggiante sulla roccia calcarea.
4.3. Per la produzione dell’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine controllata “Terrai di Bari”, accompagna dalla menzione geografica aggiuntiva “Castel del Monte”, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell’art. 3.
4.4. Per la produzione dell’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Bitonto”, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell’art. 3.
4.5. Per la produzione dell’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine controllata “Terra Bari”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Murgia dei Trulli e delle Grotte”, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell’art. 3.
4.6. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’ari. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
4.7. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 non può superare kg 10.000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.
4.8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale noi. superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati
4.9. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto Ministeriale 4 novembre 1993, n 573, in unica soluzione.
4.10. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell’art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n, 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.
5. Modalità di oleificazione. La zona di oleificazione dell’olio extravegine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica “Castel del Monte”,comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punte, 2 dell’art 3.
5.1. La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra, di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica “Bitonto”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell’art. 3.
5.2. La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica “Murgia dei Trulli e delle Grotte”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell’art, 3.
5.3. La raccolta delle olive destinato alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all’art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
5.4. Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
5.5. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.
6. Caratteristiche al consumo. All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica “Castel del Monte”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: verde con riflessi gialli;
– odore: di fruttato intenso;
– sapore: fruttato con sensazione media di amaro e piccante;
– acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
– punteggio al Panel test: ≥ 7,00;
– numero perossidi: ≤ 12 MeqO2/Kg;
– K 232: ≤ 2,20%;
– K 270: ≤ 0,180%;
– valore percentuale della trilinoileina/trigliceridi totali: < = 0,20. 6.1. All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica “Bitonto”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: – odore: di fruttato medio; – sapore: fruttato con sensazione di erbe fresche e sentore leggero di amaro e piccante; – acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; – punteggio al Panel test: ≥ 7,00; – numero perossidi: ≤ 12 Meq02/Kg; – K 232: ≤ 2,40%; – K 270: ≤ 0, l 80%; – valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: ≤ 0,20. 6.2. All’atto dell’immissione al consumo, l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra di Bari”, accompagnata dalla menzione geografica “Murgia dei Trulli e delle Grotte”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: – colore: giallo oro con riflessi verdi; – odore: di fruttato leggero; – sapore: fruttato con sensazione di mandorle fresche e leggero sentore di amaro e piccante; – acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso. non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; – punteggio al Panel test: > = 7,00;
– numero perossidi: ≤ 15 MeqO2/Kg;
– K 232: ≤ 2,40%;
– K 270: ≤ 0,180%;
– valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: ≤ 0,20.
6.4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa dell’Unione europea.
6.5. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all’art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico.
6.6. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
6.7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell’espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.
7. Designazione e presentazione. Alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”.
7.1. È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione e consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’olificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.
7.3. Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell’art, 3.
7.4. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all’art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla metà e non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata “Terra di Bari”.
7.5. L’uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell’art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all’art. 1.
7.6. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7.7. L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 deve essere immesso al consumo, in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.
7.8. È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.